Atto costitutivo del comitato "AMICI DI PAVI"
Col presente atto, fatto in Milano il 16.06.2004, i sottoscritti: 
 
- Gianfranco Pavia;
 
 - Nice Alessandra Oliari;
 
 - Giuseppe Oliari;
 
 - Gianni Borgo;
 
 - Matteo Rossi.
 
   
convengono  
 
di costituirsi in Comitato ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice Civile, adottando le seguenti disposizioni: 
 
- La denominazione del Comitato è: "AMICI DI PAVI".
 
 - Il Comitato AMICI DI PAVI ha lo scopo di raccogliere fondi al fine di organizzare e gestire nel tempo attività di promozione e sostegno della conoscenza e dello studio della musica, attraverso, tra l'altro, l'istituzione di un premio di composizione musicale per giovani compositori nel nome e nel ricordo di Francesco Pavia.
 
 - Viene nominato il Presidente nella persona di Gianfranco Pavia, presso il quale il Comitato prende sede, in Milano alla via Garian n. 51.
 
 - Il Presidente è nominato fino a dimissioni o revoca, e ha tutti i poteri di rappresentanza del Comitato verso i terzi, ivi compresi uffici pubblici o privati (e così dunque, esemplificativamente, per aprire e gestire conti bancari e postali del Comitato, chiedere codice fiscale per il Comitato, e insomma rappresentare il Comitato in ogni e qualsiasi rapporto).
 
 - Il Presidente può delegare sostituti per la rappresentanza verso i terzi in determinate facoltà.
 
 - Fermo restando quanto sopra stabilito per la rappresentanza verso i terzi, il Comitato funziona ed opera senza formalismi, mediante l'apporto di attività dei suoi componenti.
 
 - Tutti possono diventare soci sostenitori del comitato. Per diventare soci sostenitori occorre presentare domanda scritta al comitato e versare una quota minima stabilita annualmente dal Presidente oppure contribuire con opere prestate nell'interesse del comitato. Ogni socio sostenitore riceverà copia dello statuto così impegnandosi a svolgere le opere per le quali si è offerto.
 
 - I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni del Comitato che sono unicamente garantiti dal patrimonio di quest'ultimo. Tutti i membri attivi hanno la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato con almeno un mese di anticipo.
 
 - Il Comitato, su consenso della maggioranza dei suoi componenti, può decidere eventuali cooptazioni, nomine di membri d'onore e quant'altro si riterrà opportuno per il miglior conseguimento delle finalità sopra definite.
 
 - Il Comitato, a maggioranza dei suoi componenti, può deliberare eventuali modifiche a quanto previsto nei punti precedenti (fermo restando in ogni caso lo scopo definito nel precedente punto 2); di tali modifiche va dato atto in apposita delibera scritta controfirmata dalla maggioranza dei suoi componenti.
 
 - Per tutto quanto non previsto o stabilito qui sopra, s'intendono richiamate le norme di legge.
 
 - Quanto sopra vale anche come Statuto, non ritenendosi necessaria la stesura di uno Statuto in forma separata.
 
   
I Fondatori  
 
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