statuto

Atto costitutivo del comitato "AMICI DI PAVI"

Col presente atto, fatto in Milano il 16.06.2004, i sottoscritti:

  • Gianfranco Pavia;
  • Nice Alessandra Oliari;
  • Giuseppe Oliari;
  • Gianni Borgo;
  • Matteo Rossi.

convengono


di costituirsi in Comitato ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice Civile, adottando le seguenti disposizioni:

  1. La denominazione del Comitato è: "AMICI DI PAVI".
  2. Il Comitato AMICI DI PAVI ha lo scopo di raccogliere fondi al fine di organizzare e gestire nel tempo attività di promozione e sostegno della conoscenza e dello studio della musica, attraverso, tra l'altro, l'istituzione di un premio di composizione musicale per giovani compositori nel nome e nel ricordo di Francesco Pavia.
  3. Viene nominato il Presidente nella persona di Gianfranco Pavia, presso il quale il Comitato prende sede, in Milano alla via Garian n. 51.
  4. Il Presidente è nominato fino a dimissioni o revoca, e ha tutti i poteri di rappresentanza del Comitato verso i terzi, ivi compresi uffici pubblici o privati (e così dunque, esemplificativamente, per aprire e gestire conti bancari e postali del Comitato, chiedere codice fiscale per il Comitato, e insomma rappresentare il Comitato in ogni e qualsiasi rapporto).
  5. Il Presidente può delegare sostituti per la rappresentanza verso i terzi in determinate facoltà.
  6. Fermo restando quanto sopra stabilito per la rappresentanza verso i terzi, il Comitato funziona ed opera senza formalismi, mediante l'apporto di attività dei suoi componenti.
  7. Tutti possono diventare soci sostenitori del comitato. Per diventare soci sostenitori occorre presentare domanda scritta al comitato e versare una quota minima stabilita annualmente dal Presidente oppure contribuire con opere prestate nell'interesse del comitato. Ogni socio sostenitore riceverà copia dello statuto così impegnandosi a svolgere le opere per le quali si è offerto.
  8. I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni del Comitato che sono unicamente garantiti dal patrimonio di quest'ultimo. Tutti i membri attivi hanno la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato con almeno un mese di anticipo.
  9. Il Comitato, su consenso della maggioranza dei suoi componenti, può decidere eventuali cooptazioni, nomine di membri d'onore e quant'altro si riterrà opportuno per il miglior conseguimento delle finalità sopra definite.
  10. Il Comitato, a maggioranza dei suoi componenti, può deliberare eventuali modifiche a quanto previsto nei punti precedenti (fermo restando in ogni caso lo scopo definito nel precedente punto 2); di tali modifiche va dato atto in apposita delibera scritta controfirmata dalla maggioranza dei suoi componenti.
  11. Per tutto quanto non previsto o stabilito qui sopra, s'intendono richiamate le norme di legge.
  12. Quanto sopra vale anche come Statuto, non ritenendosi necessaria la stesura di uno Statuto in forma separata.

I Fondatori


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